
Nuovo regolamento sui Gas fluorurati ad effetto serra
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015
Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro.
Tra le modifiche principali vi sono:
Controlli delle perdite
Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale) e non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito.
Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro delle apparecchiature, che riporti:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
I registri vanno tenuti dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni.
Restrizioni all’immissione in commercio
La novità più rilevante è quella legata all’introduzione di restrizioni all’immissione in commercio.
I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.